Art. 12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell’Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Generalità e abbreviazione corso

Qualora lo studente/la studentessa ammesso/a al corso di studio in seguito al superamento del test di ammissione, sia in possesso di una carriera pregressa in corsi di laurea affini può richiedere l’abbreviazione degli studi, attraverso il riconoscimento degli esami conseguiti precedentemente. La domanda di riconoscimento crediti deve essere indirizzata al Coordinatore/alla Coordinatrice del corso di studio e consegnata presso la Segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia Area Odontoiatria entro e non oltre il decimo giorno dalla data di immatricolazione. Lo studente/la studentessa dovrà consegnare la domanda allegando l’elenco degli esami sostenuti, con la rispettiva votazione conseguita, il numero di CFU assegnati ed i relativi programmi. Non verranno prese in considerazione ed esaminate domande con documentazione incompleta.

Lo studente/La studentessa, presa visione degli esami riconosciuti, dovrà firmare l’apposito modulo di riconoscimento, entro la data pubblicata sul verbale del riconoscimento, in cui dichiara di accettare anche la valutazione. Lo studente/La studentessa può richiedere al CCdSOPD una rivalutazione dei crediti da riconoscere prima di firmare l’accettazione o nel successivo anno accademico.

La valutazione e l’eventuale riconoscimento dei CFU pregressi verrà effettuata dalla CD ed approvata dal CCdSOPD. È possibile che la CD riconosca solo parzialmente alcuni esami, che per essere convalidati dovranno essere completati con una integrazione o con una prova di idoneità.

Le iscrizioni saranno effettuate ad uno specifico anno di corso, subordinatamente al numero di CFU riconosciuti e alla disponibilità dei posti previsti per il relativo anno accademico, nel rispetto della programmazione nazionale dei contingenti.

Nel caso di richieste di passaggio da altro corso di studio dell’Ateneo o di trasferimento da altro Ateneo o riconoscimento titoli accademici UE e non UE, per poter accedere agli anni successivi al primo, requisito indispensabile è che vi siano posti disponibili per l’anno accademico di interesse, nel rispetto della numerosità di contingenti di cui sopra e secondo quanto annualmente disposto nel Bando di partecipazione.

La CD, previa consultazione con i/le docenti di riferimento delle discipline coinvolte, valuta le domande di riconoscimento titoli UE e non UE, di passaggio o di trasferimento pervenute e stila una graduatoria sulla base di parametri oggettivi, quali il numero di CFU e la votazione conseguita.

Per i riconoscimenti dei titoli non UE viene sempre richiesto al candidato/alla candidata di sostenere i seguenti esami:

  • Medicina Legale, per le conoscenze della legislazione nazionale;
  • Discipline Odontostomatologiche, insegnamento che racchiude e concretizza la conoscenza della materia odontoiatrica. Il percorso di studi sarà sempre completato dalla dissertazione di una tesi di laurea.

Nella valutazione dei CFU pregressi nei casi di riconoscimento titoli accademici UE e non UE, di richiesta di ripresa degli studi dopo una interruzione prolungata della carriera, di passaggio o trasferimento, la CD può valutare la non obsolescenza dei crediti formativi conseguiti, in base alla stabilità delle conoscenze specifiche della disciplina e dei contenuti dei programmi previsti dall’ordinamento didattico, in ogni caso, il CCdSOPD può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti.

Salvo diverse disposizioni, la CD propone al CCdSOPD il riconoscimento dei crediti conseguiti, che viene approvato dalla Giunta di Facoltà, con indicazione della tipologia di attività formativa, dell’ambito disciplinare, del settore scientifico disciplinare e del numero di CFU previsti nel proprio ordinamento didattico, nonché l’anno di corso al quale viene iscritto lo studente/la studentessa, in base al numero di CFU riconosciuti; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche

ricorrendo eventualmente a colloqui o idoneità per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Infine, la carriera universitaria viene considerata decaduta dopo otto anni consecutivi dalla data di verbalizzazione dell’ultimo esame. Il computo degli otto anni può essere riferito alla data dell’ultimo esame verbalizzato, oppure, se più favorevole, dall’anno accademico dell’ultima iscrizione in corso. La decadenza non interviene se si sono superati tutti gli esami di profitto e si è in debito unicamente dell’esame di laurea.